Viene da più fonti periodicamente segnalata, in misura crescente la presenza sul mercato (ed anche in occasione di esposizioni fieristiche) di saldatrici laser manuali che non avrebbero sufficiente protezione del fascio laser durante la saldatura con conseguente possibile pericolosa riflessione del medesimo in maniera incontrollata.
Tali attrezzature non sono coperte dalla normativa di prodotto CEI EN 60974/1 ma lo sono dalla CEI EN 60825 “Sicurezza dei dispositivi laser” armonizzata con la direttiva bassa tensione 2014/35/UE.
La normativa definisce la figura del tecnico della sicurezza laser (Laser Safety Officer LSO) che, tra le varie funzioni, deve redigere opportuno documento per la valutazione del rischio e ha la responsabilità, per conto del datore di lavoro, della sorveglianza sull'attuazione delle norme di corretto utilizzo del laser ai fini della sicurezza.
Inoltre, il decreto legislativo 81/2008 “sicurezza e salute dei luoghi di lavoro” e la “Guida della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P)” indicano che:
La Salute e Sicurezza degli operatori, ed in particolare in questo caso, di tutti coloro che fossero presenti sui luoghi di utilizzo, deve essere sempre garantita anche grazie all’utilizzo di dispositivi di protezione certificati per il laser.
La responsabilità di quanto precede resta in capo al datore di lavoro.
L’articolo 216 del capo V titolo VIII del decreto legislativo 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio dei sistemi laser sia effettuata secondo quanto dettato dalle norme IEC la cui norma di riferimento è la CEI EN 60825.
E’ opportuno quindi sottolineare che il datore di lavoro che intenda utilizzare laser classificati 3B o 4 (definiti nella CEI EN 60825) deve sempre provvedere alla nomina e alla formazione del Tecnico della Sicurezza Laser.
Nel documento è richiamata la pubblicazione INAIL “apparati laser in ambiente di lavoro: utilizzo in sicurezza”.